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[1]Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sara' provveduto alla ricostituzione ed al funzionamento dell'ufficio della Cassa, in correlazione cogli altri uffici dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[2]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, che avra' effetto dal 1° gennaio 1914, il Governo del Re provvedera' al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo degli impiegati dei Comuni, delle Amministrazioni provinciali, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende speciali per i servizi municipalizzati; provvedera' inoltre alla compilazione e pubblicazione del regolamento.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1914.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Salandra - Carcano.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
