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[1]Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute ovvero in disponibilita' e' calcolato per intero agli effetti della pensione o della indennita'.
[2]Durante tale periodo di tempo i contributi degli enti e quelli personali sono liquidati sullo stipendio goduto dall'iscritto all'atto del collocamento in aspettativa o in disponibilita', ma l'ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale, in proporzione dello stipendio effettivamente corrisposto durante la interruzione di servizio.
[3]Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' calcolato.
[4]Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese agli iscritti presso il Monte pensioni degli insegnanti elementari e la Cassa di previdenza dei sanitari.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
