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[1]Quando nasca controversia in ordine alla iscrizione alla Cassa e al pagamento dei contributi, questa verra' risoluta nel modo seguente:
- a)con decisione della Giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sia fra Comuni o fra aziende speciali della stessa Provincia o fra detti enti fra loro o con l'Amministrazione provinciale, oppure fra le singole amministrazioni ed i rispettivi impiegati:
- b)con decisione della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, quando la controversia sia fra Istituzioni di beneficenza della stessa Provincia, o fra le Istituzioni stesse e i rispettivi impiegati.
[2]Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e' ammesso il ricorso al Ministero dell'interno;
- c)con decisione del Ministero anzidetto, sentiti la Direzione generale degli Istituti di previdenza e il Consiglio di Stato o il Consiglio superiore di beneficenza e assistenza pubblica, a seconda dei casi, quando la controversia sia fra enti di diverse Provincie, o fra Istituti di beneficenza e gli altri enti inscritti alla Cassa anche della stessa Provincia, e nei casi di ricorso tanto degli enti quanto degli impiegati contro i risultati degli elenchi dei contributi.
[3]Il termine utile per la presentazione dei ricorsi e' fissato in giorni trenta a datare, per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco e' ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'Amministrazione da cui dipendono.
[4]Contro le decisioni del Ministero dell'interno gli interessati e la Direzione generale degli Istituti di previdenza possono ricorrere alla IV sezione del Consiglio di Stato, o al Re in via straordinaria.
[5]Le controversie relative sia all'istituzione dei posti d'impiegato, deliberata d'ufficio dalle competenti autorita', che all'imposizione dei contributi, non ne sospendono il versamento, ma e' pero' fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi, che risultassero pagati in meno o in piu', secondo la risoluzione della vertenza.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
