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Nei casi di trattamento privilegiato previsti dagli articoli 27, lettera a), e 29, lettera c), del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte quinta, e verificatisi nel decennio 1904-1913, purche' denunziati non oltre il 31 dicembre 1914, l'assegno relativo viene liquidato nella misura stabilita dalla presente legge.
Testo in vigore dal 26 dicembre 1914 al 16 dicembre 2009
