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Il concorso dello Stato nelle spese per le opere di irrigazione di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3a, e' esteso alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo d'irrigazione, inferiori ad un modulo (litri cento al minuto secondo, ma superiori a tre litri al minuto secondo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il concorso dello Stato, stabilito negli articoli 1 e 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, e' esteso alle derivazioni ed elevazioni d'acqua a scopo d'irrigazione con un minimo di un litro al minuto secondo".
Testo in vigore dal 20 giugno 1919 al 16 dicembre 2009
