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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. 1898 parole tolte, 20 parole aggiunte in 33 capoversi.

tolto: Agli articoli 1, 36 (3° ed ultimo comma), 44 (2° e 3° comma), 58 (nn. 2° e 3°), 61 (1° e 5° comma), 62 (1° comma), 65, 73 (penultimo comma), 77 (2° comma), 81 (3° comma), 82 (1° e 3° comma), 85 (ultimo comma), 86, 87 (1° comma), 97 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, sono sostituiti i seguenti:

tolto: Art. 1. - Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno ne' per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, e tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalita' per decreto Reale e prestato giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

tolto: Art. 36. (3° comma). - Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, e' presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessa; salvo che il reclamante non dichiari di voler far eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di uffiziale di Pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

tolto: (Ultimo comma). - Se il reclamo che impugna un'iscrizione e' presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di un uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio conciliazione, nei termini stabiliti.

tolto: Art. 44. (2° e 3° comma). - L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso, sul quale il residente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, cui la causa sara' discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

tolto: Se il ricorso contro deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' posto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullita', deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel secondo comma dell'art. 40, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullita', entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

tolto: Art. 58. (numeri 2° e 3°).

tolto: 2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, due copie di tale lista, autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 72, e una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'art. 15, ugualmente autenticata;

Mostra gli altri 25 capoversi cambiati

tolto: 3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62 e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'art. 66;

tolto: Art. 61. (1° comma). - In ciascuna sezione e' costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente designati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

tolto: (5° comma). - Delle designazioni, di cui sopra, e' data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli uffiziali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

tolto: Art. 62. (1° comma). - Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti che non facciano parte della Giunta comunale ne' della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. Se il Consiglio comunale e' sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

tolto: Art. 65. - Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco del capoluogo del collegio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni e' presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

tolto: Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimita' dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e puo' fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Pero' il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanze motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che esercisti violenza o che, richiamato due volta all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

tolto: Il deputato uscente, il candidato pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo ed ogni altro candidato hanno la facolta' di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato, in conformita' di una scheda tipo che dev'essere unica per tutto il collegio.

tolto: E' condizione per l'esercizio di tale facolta' che il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, presenti la scheda tipo, autenticata da notaio. La presentazione deve essere fatta, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del Comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilasci ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato, precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione.

tolto: La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma di questo articolo, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'Ufficio centrale.

tolto: La scheda tipo sara' annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.

tolto: Il segretario comunale a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi o della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente la elezione.

tolto: Art. 73. (penultimo comma). - Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, puo' con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Puo' disporre altresi' che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 82, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di cio' sara' dato atto nel processo verbale.

tolto: Questo articolo, in uno agli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87, e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

tolto: Art. 77. (2° comma). - Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identita' personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdi' che precede il giorno della votazione fino al lunedi' susseguente al detto giorno.

tolto: Art. 81. (3° comma). - In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta e' deteriorata. In nessun caso sara' ammessa la consegna di una terza busta.

tolto: Art. 82. (1° comma) - L'appello deve essere terminato non piu' tardi delle ore 12. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

tolto: (3° comma). - La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessun elettore puo' piu' votare.

tolto: Art. 85. (ultimo comma). - Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

tolto: Art. 86. - Sono nulli i voti quando:

tolto: 1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

tolto: 2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4;

tolto: 3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per piu' di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni, ovvero contengano indicazioni non ammesse dal terzo comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

tolto: 4° nelle schede, per inosservanza di quanto e' prescritto nel terzo comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

tolto: Art. 87. (1° comma) - Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste gia' spogliate, l'altra urna che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'art. 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

tolto: Art. 97. - Chiunque puo' essere eletto deputato purche' in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello statuto e salvo quanto disposto dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;648~art1 · fonte del testo

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