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[1]E' data facolta' al ministro delle finanze di trasferire, per ragioni di servizio e per periodi non superiori a un biennio, o su loro domanda, gli impiegati di qualsiasi grado o classe e gli agenti subalterni dell'Amministrazione daziaria di Roma, a quella di Napoli e viceversa, pure rimanendo essi a far parte dei ruoli nei quali si trovano inscritti.

[2]Del pari, senza passaggio di ruolo, quando eccezionali esigenze del servizio lo richiedano, udito il Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero, i detti impiegati ed agenti potranno dal ministro delle finanze essere destinati in servizio presso le dogane e quelli delle dogane in servizio dell'Amministrazione governativa dei dazi di consumo di Roma e di Napoli.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 25 giugno 1913.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Facta.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 2 luglio 1913 al 27 luglio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-25;715~art2 · fonte del testo

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