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Alla spesa occorrente sara' provveduto: dallo Stato in misura del 50 per cento, ed in ogni caso, per somma non superiore alle centosettantacinquemila lire (175.000); dalla provincia di Pisa, in ragione del 30 per cento e dai Comuni interessati in ragione del 20 per cento. Su gli stessi Comuni gravera' la eventuale eccedenza sulla predetta somma di L. 175.000.
Testo in vigore dal 20 aprile 1917 al 16 dicembre 2009
