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L'atto notorio ed il certificato della Giunta comunale di che all'art. 48 della legge del 9 luglio 1908, n. 445, sono sufficienti a provare il possesso legittimo, senza che occorra altro documento, sempre che l'ultimo nome iscritto in catasto corrisponda al nome del richiedente, in caso contrario il richiedente il mutuo dovra' provare la legittimita' della provenienza a cominciare dall'ultimo inscritto in catasto sino a lui ed operare la voltura.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
