Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 agosto 1911 al 2 novembre 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Le serie di cui sopra hanno eguali forme ed eguali diritti. Le obbligazioni del taglio fisso di L. 500 sono fruttiere del 3.75 per cento annuo al netto di ricchezza mobile e di ogni altra tassa e garantite da tutte le attivita' dell'Istituto presenti e future. Esse verranno estinte entro trent'anni dall'emissione mediante sorteggi semestrali, secondo il piano di ammortamento che per ciascuna emissione sara' approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e riportato in ogni cartella. La forma delle cartelle e' pure approvata da detto Ministero. Esso sono emesse al portatore, ma sono tramutabili in certificati nominativi, in ciascuno dei quali possono essere comprese piu' obbligazioni della stessa serie.
[2]Ciascuna cartella portera' la firma del presidente della sezione temporanea, del direttore e del ragioniere e di un funzionario espressamente delegato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[3]Le norme per il sorteggio e l'abbruciamento delle obbligazioni, come pure per il tramutamento e il trasferimento, per la sostituzione e rinnovamento dei titoli, daranno eguali a quelle vigenti per le cartelle degli Istituti di credito fondiario.
[4]Qualora, terminata la concessione dei mutui, risultasse che l'emissione delle obbligazioni, e' stata superiore al quantitativo dei mutui stipulati, diminuito della somma di L. 4,000,000, corrispondente a quelli fatti per mezzo del patrimonio, l'Istituto potra' essere autorizzato, per decreto Reale, alla estinzione anticipata mediante unico sorteggio di tante obbligazioni quante rappresentano la differenza.
[5]Gli interessi delle obbligazioni ed il loro ammontare, in caso di rimborso per sorteggio, sono pagabili presso le sedi e succursali degli Istituti di emissione.
Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 2 novembre 1919
