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[1]La rimanente parte di patrimonio sino a L. 4,000,000 potra' essere investita in mutui di favore, ed il resto' potra' essere investito anche temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ovvero tenuto in conto corrente disponibile presso il Banco di Napoli per i bisogni di Cassa.

[2]I mezzi per fare i restanti mutui di favore sino al massimo come sopra consentito di L. 23,000,000, saranno procurati dalla sezione mediante l'emissione di obbligazioni per una somma, al valore nominale di L. 19,000,000.

[3]Le emissioni, meno l'ultima, saranno fatte in serie di almeno 3,000,000 di lire ciascuna, secondo le condizioni del mercato e le necessita' di cassa dell'Istituto. L'emissione della prima serie dovra' aver luogo in ogni caso prima che il credito dell'Istituto, per mutui di favore concessi, superi i 3 milioni di lire.

[4]L'emissione di ciascuna serie dovra' essere autorizzata preventivamente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e da quello del tesoro.

Testo in vigore dal 28 agosto 1911 al 2 novembre 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-07-21;907~art11 · fonte del testo

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