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A giudizio complessivo, da parte della Commissione, di parita' nei titoli, esclusa da questi l'anzianita', dovranno essere preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio e in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia, che siano iscritti nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934
