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[1]Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno comprese nel regolamento generale sanitario.
[2]E' data facolta' al Governo del Re di riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 22 maggio 1913.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 22 dicembre 2008
