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[1]((Contro i provvedimenti del prefetto, indicati negli articoli 1, 8 e 9 del presente Regio decreto-legge, e' ammesso, nei trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per l'interno.
[2]Tutti gli altri provvedimenti del prefetto, contemplati dalla legge 22 maggio 1913, n. 468, e dal presente Regio decreto-legge, sono definitivi)).
Testo in vigore dal 31 marzo 1934 al 22 dicembre 2008
