Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il provento annuo complessivo delle tasse previste dagli articoli 6 e 16 della presente legge e delle pene pecuniarie previste dagli articoli 2, 14, 15, 17 e 18 della presente legge e dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' destinato:
- a)a far fronte alle spese per la istituzione del servizio speciale di vigilanza sull'esercizio farmaceutico previsto dal precedente art. 20, ed entro il limite risultante dalla tabella B, annessa alla presente legge;
- b)alle spese per le ispezioni ordinarie delle farmacie a' termini dell'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;
- c)per tutta la rimanente parte, alla spesa pei sussidi alle condotte farmaceutiche indicate nell'art. 13, e con preferenza alle condotte delle quali sia stata dichiarata l'obbligatorieta', a sensi di detto articolo.
[2]In corrispondenza a siffatte destinazioni saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio dell'entrata e nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 22 dicembre 2008
