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[1]All'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento».
[3]Nel regolamento saranno contenute, oltre alle disposizioni per l'esecuzione degli articoli 17 e 18 della presente legge, anche quelle per l'applicazione dell'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con R. decreto 21 novembre 1895, n. 679 (testo unico).
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 22 dicembre 2008
