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[1]All'art. 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e' sostituito il seguente:

[2]«La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non e' permessa che ai farmacisti, e deve effettuarsi nella farmacia, sotto la responsabilita' del titolare dell'esercizio.

[3]«Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialita' medicinali messi in commercio, gia' preparati e condizionati secondo la formula prestabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialita' medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti colla indicazione delle dosi; e la denominazione dovra' essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

[4]«Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti e' punito con ammenda non inferiore a L. 500, oltre al sequestro del prodotto: e, in caso di recidiva, anche con la sospensione dall'esercizio professionale.

[5]«Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distribuire rimedi e medicamenti composti o specialita' medicinali, attribuendovi nelle etichette o negli annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione, e' punito con ammenda non minore di L. 500, oltre al sequestro del prodotto, ed in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi. Il Ministero dell'interno puo' inoltre, indipendentemente dal procedimento penale, ed anche in pendenza di questo, sentito il Consiglio superiore di sanita', proibire la vendita al pubblico del prodotto, facendo procedere al temporaneo sequestro di esso».

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art18 · fonte del testo

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