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[1]Le farmacie contemplate nell'art. 12 della presente legge, e quelle delle Societa' cooperative previste dall'art. 4, devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo di un ordine provinciale, che vi risieda in permanenza, sotto l'osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 14.
[2]Le deliberazioni o gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto.
[3]La contravvenzione a questa disposizione e' punita con ammenda non inferiore a L. 200.
[4]Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico, e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici Istituti civili e militari, deve essere proposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934
