Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Le farmacie contemplate nell'art. 12 della presente legge, e quelle delle Societa' cooperative previste dall'art. 4, devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo di un ordine provinciale, che vi risieda in permanenza, sotto l'osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 14.

[2]Le deliberazioni o gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto.

[3]La contravvenzione a questa disposizione e' punita con ammenda non inferiore a L. 200.

[4]Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico, e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici Istituti civili e militari, deve essere proposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 31 marzo 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari