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[1]Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', con speciale riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie localita', e tenuto conto del riposo settimanale.
[2]Egli puo' farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato, o diplomato, dandone avviso al prefetto.
[3]Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.
[4]La contravvenzione a queste disposizioni e' punita con ammenda non inferiore a L. 200.
Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 30 gennaio 1924
