Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 maggio 1913 al 30 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia e' personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', con speciale riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie localita', e tenuto conto del riposo settimanale.

[2]Egli puo' farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato, o diplomato, dandone avviso al prefetto.

[3]Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, e' tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

[4]La contravvenzione a queste disposizioni e' punita con ammenda non inferiore a L. 200.

Testo in vigore dal 31 maggio 1913 al 30 gennaio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;468~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari