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I programmi di cui all'articolo 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. I programmi, o anche parti di essi, positivamente valutati dal comitato tecnico-scientifico, approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che trovano sufficiente copertura finanziaria per effetto di quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, sono posti immediatamente in attuazione. Alla determinazione del contributo dello Stato alle spese di gestione delle opere realizzate in base alla presente legge si provvede con successiva legge. A tal fine il Governo presenta un apposito disegno di legge entro il 31 dicembre 1989.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 11 agosto 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art6 · fonte del testo

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