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Le attivita' di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'articolo 1, sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, che per il perseguimento delle sue finalita' istituzionali stabilisce rapporti con organismi di ricerca italiani ed esteri. Lo svolgimento delle attivita' e' avviato in relazione al grado di funzionalita' delle opere e degli impianti progressivamente realizzati. ((3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n. 266

2

La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1991 al 11 agosto 1997. 228 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

… avviato in relazione al grado di funzionalita' delle opere e degli impianti progressivamente realizzati. tolto: La CIRA S.p. a. aggiunto: 3. L'Asi e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 tolto: e degli eventuali aggiornamentitolto: . In particolare, lo statuto non potra' prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualita' di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile:

tolto: a) il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. e' composto da sedici consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attivita' economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sei consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre dal consiglio regionale della Campania con voto limitato; sette dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, e' nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalita' previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati;

tolto: b) la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco designato dal Ministro del tesoro. Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato il consiglio medesimo e' costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1997, n. 266

    La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art4 · fonte del testo

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