Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale, i beni strumentali realizzati dalla CIRA S.p.a. con i contributi di cui alla presente legge costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del settore. A tale scopo la societa' affidataria trasmette tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 e su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la CIRA S.p.a. provvede ad adeguare il progetto di massima, il cui finanziamento deve essere prioritariamente assicurato con criteri compensativi. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque entro il limite massimo del 25 per cento della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n. 266

2

La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1989 al 11 agosto 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1997, n. 266

    La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art3 · fonte del testo

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