Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 10 GIUGNO 1998, N. 305

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998. Leggi il testo vigente →

Per l'attuazione dei compiti indicati all'articolo 1, comma 2, e sulla base delle risorse finanziarie indicate nello stesso articolo, la CIRA S.p.a. presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei connessi aspetti d'impatto ambientale, valutati secondo le vigenti disposizioni, il piano delle opere e degli impianti da realizzare, corredato del progetto di massima, da sottoporre all'esame del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Detto piano concerne, sulla base dello studio di fattibilita' approvato dal CIPE il 28 novembre 1985, in particolare, gli occorrenti edifici nonche' laboratori, centri di calcolo, grandi impianti di prova e relative infrastrutture di supporto. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili e urgenti. Il piano e' sottoposto a valutazione della compatibilita' ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti finanziari. La convenzione di cui al comma 2 ha durata ventennale e potra' formare oggetto di proroghe successive, ciascuna di durata quinquennale. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 agosto 1997, n. 266

2

La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 8 settembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1989 al 11 agosto 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 agosto 1997, n. 266

    La L. 7 agosto 1997, n. 266, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalita' di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 e' abrogata."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-05-16;184~art2 · fonte del testo

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