Art. 29 — Comitato tecnico-amministrativo

Nell'Universita' statale degli studi di Reggio Calabria, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovra' avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attivita' accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto dal direttore pro tempore dell'Istituto universitario statale di Reggio Calabria, che assume le funzioni di presidente del comitato e da:

  • a)un professore ordinario eletto dalla corrispondente componente docente della facolta' di architettura;
  • b)un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'Universita';
  • c)un rappresentante della Regione;
  • d)un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • e)l'intendente di finanza della provincia di Reggio Calabria;
  • f)il provveditore regionale alle opere pubbliche;
  • g)un rappresentante del comune di Reggio Calabria;
  • h)un rappresentante del comune di Catanzaro;
  • i)un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;
  • l)un rappresentante della provincia di Catanzaro;
  • m)un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
  • n)un rappresentante di enti che contribuiscano in misura non inferiore a lire 100.000.000 annue alle spese di insediamento e di avvio dell'Ateneo;
  • o)tre studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nell'Ateneo, di cui almeno uno iscritto ad una facolta' con sede in Catanzaro, eletti con le modalita' previste per le elezioni della rappresentanza studentesca nei consigli di amministrazione delle universita' statali;
  • p)un rappresentante del personale non docente in servizio in una delle facolta' dell'Ateneo.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art29 · fonte del testo

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