relative alla procedibilita' 1. Con riferimento al decimo comma del preambolo ed all'articolo primo del presente Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso se:

  • a)sullo stesso sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacita' di svolgerle correttamente o di intentare un procedimento;
  • b)lo stesso e' stato oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacita' dello Stato di procedere correttamente;
  • c)la persona interessata e' gia' stata giudicata per la condotta oggetto della denunzia e non e non puo' essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20, paragrafo 3;
  • d)il fatto non e' di gravita' sufficiente da giustificare ulteriori azioni da parte della Corte. 2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volonta' dello Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie giudiziarie riconosciute dal diritto internazionale sussistono una o piu' delle seguenti circostanze:
  • a)il procedimento e' o e' stato condotto, ovvero la decisione dello Stato e' stata adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilita' penale per i crimini di competenza della Corte indicati nell'articolo 5;
  • b)il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, e' incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;
  • c)il procedimento non e' stato, o non e' condotto in modo indipendente o imparziale, ed e' stato, o e' condotto in modo tale da essere - date le circostanze - incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia. 3. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie l'incapacita' dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilita' del proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacita' di ottenere la presenza dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo incapace a svolgere il procedimento instaurato.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art17 · fonte del testo

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