Procuratore 1. Il Procuratore puo' iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni relative ai crimini di competenza della Corte. 2. Il Procuratore valuta la serieta' delle informazioni ricevute. A tal fine puo' richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e puo' ricevere deposizioni scritte o orali presso la sede della Corte. 3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformita' al Regolamento di Procedura e di Prova. 4. Se la Camera Preliminare dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che l'inizio delle indagini e' giustificato e che il caso appare ricadere nella competenza della Corte, essa da' la sua autorizzazione senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di procedibilita' 5. Una risposta negativa della Camera Preliminare non vieta al Procuratore di presentare una successiva richiesta fondata su fatti o elementi di prova nuovi, riferiti alla stessa situazione. 6. Se dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano l'inizio delle indagini ne informa coloro che le hanno fornite. Cio' non preclude al Procuratore la possibilita' la facolta' di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art15 · fonte del testo

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