Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e 'fugge dallo Stato incaricato dell'esecuzione della pena tale Stato puo', dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato in cui la persona si trova, la consegna di tale persone in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali in vigore, oppure chiedere alla Corte di sollecitare la consegna di detta persona secondo il capitolo IX. Quando la Corte sollecita la consegna di una persona, puo' ordinare che sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art111 · fonte del testo

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