di determinate persone alla Corte 1. La Corte puo' presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio e' suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'articolo 91, e potra' richiedere cooperazione di questo Stato per l'arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale. 2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad una giurisdizione nazionale mediante un'impugnazione fondata sul principio non bis in idem, come previsto all'articolo 20. Lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi e' stata nella fattispecie una decisione sull'ammissibilita'. Se e' stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto da' seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilita' e' pendente, lo Stato richiesto puo' rinviare l'esecuzione della domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato. 3. a) Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la consegna.

  • b)Una richiesta di transito e' trasmessa dalla Corte secondo l'articolo 87. Essa contiene:
  • i)i dati segnaletici della persona trasportata,
  • ii)un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica;
  • iii)il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna;
  • c)la persona trasportata e' in stato di detenzione durante il transito.
  • d)Non e' necessaria alcuna autorizzazione se la persona e' trasportata per via aerea e se nessun atterraggio e' previsto sul territorio dello Stato di transito.
  • e)Se un atterraggio imprevisto ha luogo ad territorio dello stato di transito quest'ultimo puo' esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione, in pendenza di tale domanda e dell'effettivo passaggio in transito. Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non puo' prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la domanda non e' stata ricevuta nel frattempo. 4. Se la persona reclamata e' oggetto di un'azione giudiziaria o sconta una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte lo Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la Corte.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art89 · fonte del testo

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