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Tributario
Convenzione
((Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.)) · Legge 2 luglio 2010, n. 118
- Aggiornato al
- 28 luglio 2010
- Articoli
- 31
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR…
- Art. 2IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito…
- Art. 3DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non…
- Art. 4RESIDENTI 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato…
- Art. 5STABILE ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni…
- Art. 7UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili…
- Art. 8NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9IMPRESE ASSOCIATE 1. Allorche' (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa…
- Art. 10DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un…
- Art. 11INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 12CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente…
- Art. 13UTILI DA CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava…
- Art. 14PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato…
- Art. 15LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli…
- Art. 16COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni…
- Art. 17ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e…
- Art. 19FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato…
- Art. 20PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il…
- Art. 21STUDENTI ED APPRENDISTI 1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro…
- Art. 22ALTRI REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente…
- Art. 23ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE Si conviene che la doppia imposizione sara'…
- Art. 24NON DISCRIMINAZIONE 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati…
- Art. 25PROCEDURA AMICHIEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 26SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno…
- Art. 27AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 29LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 30ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 31DENUNCIA La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno…
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