[1]Salute

[2]1. Le Parti convengono di promuovere la cooperazione reciproca e lo scambio d'informazioni nei settori della salute e della gestione efficace dei problemi sanitari a carattere transfrontaliero. 2. Le Parti s'impegnano a promuovere gli scambi d'informazioni e la cooperazione reciproca, tra l'altro, tramite:

  • a)lo scambio d'informazioni sulla sorveglianza delle malattie infettive, incluse le pandemie influenzali, e sull'allarme precoce e le contromisure;
  • b)lo scambio d'informazioni sulle strategie sanitarie e sui piani sanitari pubblici;
  • c)lo scambio d'informazioni sulle politiche di promozione della salute, come le campagne contro il fumo, la prevenzione dell'obesita' e il controllo delle malattie;
  • d)lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, nel settore della sicurezza e dell'approvazione dei farmaci;
  • e)lo scambio d'informazioni, per quanto possibile, e la ricerca comune nel settore della sicurezza degli alimenti, per esempio in riferimento alle leggi e ai regolamenti in materia di alimenti, ai sistemi di allarme rapido, ecc.;
  • f)la cooperazione nel settore della ricerca e sviluppo, per esempio in riferimento alle terapie avanzate e ai medicinali orfani e innovativi;
  • g)lo scambio d'informazioni e la cooperazione in materia di politica dei servizi sanitari in rete. 3. Le Parti si adoperano per promuovere l'applicazione degli accordi sanitari internazionali, quali i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro per il controllo del tabacco.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art21 · fonte del testo

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