[1]Articolo VIII Pubblicita'

[2]1. I Governi degli Stati Uniti d'America e d'Italia riconoscono che e' nel loro interesse reciproco che venga data ampia pubblicita' agli obbiettivi ed al grado di sviluppo del comune programma per la ripresa europea nonche' ai provvedimenti presi per porre in esecuzione tale programma. E' riconosciuto che una, estesa diffusione di informazioni sullo svolgimento del programma e' desiderabile al fine di sviluppare quel senso di sforzo comune e di aiuto reciproco che e' essenziale al raggiungimento degli obiettivi del programma. 2. Il Governo degli Stati Uniti d'America incoraggera' la diffusione di tali informazioni e le rendera' accessibili agli strumenti di pubblica informazione. 3. Il Governo italiano incoraggera' la diffusione di tali informazioni sia direttamente, che in collaborazione con l'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Esso rendera' accessibili agli strumenti di informazione pubblica tali dati informativi ed adottera' tutte le misure possibili per assicurare che vengano forniti mezzi appropriati per tale diffusione. Inoltre fornira' agli altri Paesi partecipanti ed all'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea informazioni esaurienti sul grado di sviluppo del programma per la ripresa economica. 4. Il Governo italiano rendera' pubblici in Italia, ogni trimestre solare, esaurienti rapporti sulle operazioni ai termini del presente Accordo, ivi incluse informazioni circa l'utilizzazione di fondi, merci e servizi ricevuti.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artviii · fonte del testo

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