[1]Articolo VII Consultazione e trasmissione di informazioni

[2]1. I due Governi, su richiesta dell'uno o dell'altro, si consulteranno in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente Accordo o alle operazioni o intese da esso derivanti. 2. Il Governo italiano comunichera' al Governo degli Stati Uniti d'America nella forma e con gli intervalli che saranno indicati da quest'ultimo, dopo essersi consultato col Governo italiano:

  • A)Informazioni dettagliate di opere, programmi e misure proposte o adottate dal Governo italiano per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo e degli obblighi generali della Convenzione e la Cooperazione Economica Europea.
  • B)Esaurienti rapporti sulle operazioni effettuate ai termini del presente Accordo ivi compreso un rapporto sull'utilizzazione dei fondi, merci e servizi ricevuti ai termini di esso; rapporti da compilarsi in ogni trimestre solare.
  • C)Informazioni concernenti la propria economia e qualsiasi altra informazione di rilievo, necessarie per complementare quelle ottenute dal Governo degli Stati Uniti d'America dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea di cui il Governo degli Stati Uniti d'America possa necessitare per determinare la natura e la portata delle operazioni ai termini della legge del 1948 per la Cooperazione Economica e per valutare l'efficacia dell'assistenza, fornita, o contemplata ai sensi del presente Accordo, ed in generale il progresso del Programma Comune di Ripresa. 3. Il Governo italiano assistera' il Governo degli Stati Uniti d'America nell'ottenere informazioni, relative alle materie prime aventi origine in Italia di cui e' cenno nell'articolo V, che siano necessarie per la formulazione ed esecuzione degli accordi contemplati in quell'articolo.

Testo vigente dal 21 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1108~accordo-artvii · fonte del testo

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