1. Su richiesta di una delle Parti ad un'altra Parte, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, viene costituita una Commissione di conciliazione. 2. L'istanza di conciliazione prodotta da una Parte deve contenere l'oggetto della richiesta e altresi' tutti i documenti a sostegno di quanto esposto. 3. Qualora sia insorto un procedimento di conciliazione fra due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure previste, o che, nella propria qualita' di Stato rivierasco, abbia adottato misure analoghe, puo' intervenire nel procedimento di conciliazione avvisandone per iscritto le Parti impegnate in detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art2 · fonte del testo

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