1. Le decisioni del tribunale, sia relative alla procedura che al luogo delle sue riunioni, sono adottate con la maggioranza dei voti dei suoi membri, e l'assenza o l'astensione di uno dei membri del tribunale della cui designazione le Parti erano responsabili, non sara' di ostacolo alla possibilita' di raggiungere una decisione da parte del Tribunale. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente e' decisivo. 2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono, le Parti:

  • a)forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
  • b)pongono il tribunale in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o gli esperti. 3. L'assenza o la mancata comparizione in giudizio di una Parte non e' di ostacolo al procedimento.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art18 · fonte del testo

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