1. Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non e' stato ancora designato, il Segretario Generale dell'Organizzazione, su richiesta della Parte piu' diligente, procede, entro un nuovo termine di 60 giorni, alla sua designazione, scegliendo il Presidente da una lista di persone qualificate, redatta in precedenza alle condizioni previste dal precedente art. 4. Tale lista e' separata sia dalla lista di esperti prevista all'articolo IV della Convenzione che dalla lista di conciliatori prevista al precedente art. 4, la stessa persona puo' tuttavia figurare sia nella lista dei conciliatori che in quella degli arbitri. Una persona che avesse agito in qualita' di conciliatore in una controversia non potrebbe tuttavia essere scelta quale arbitro per la stessa questione. 2. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che e' tenuta a compiere, l'altra Parte puo' informare direttamente il Segretario Generale dell'Organizzazione che provvede alla designazione del Presidente del tribunale entro un termine di 60 giorni scegliendo dalla Vista di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Il Presidente del Tribunale, dal momento della sua designazione, chiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro di provvedere a nominarlo nella stessa forma e alle stesse condizioni. Ove esso non provveda alla designazione che le e' in tal modo richiesta, il Presidente del Tribunale chiede al Segretario Generale dell'Organizzazione di provvedere a tale designazione nella forma e alle condizioni previste al paragrafo precedente. 4. Il Presidente del Tribunale, qualora venga designato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve avere od avere avuto la nazionalita' di una delle Parti, a meno che non vi sia il consenso dell'altra Parte o delle altre Parti. 5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro che doveva essere nominato da una Parte, questa designa il suo sostituto entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del decesso o dell'assenza. In caso di mancata nomina da parte della predetta Parte, il procedimento verra' proseguito con gli arbitri restanti. In caso di decesso o di assenza del Presidente del Tribunale, il suo sostituto e' designato alle condizioni previste al precedente art. 14 o, in mancanza di accordo fra i membri del tribunale nei 60 giorni che seguono il decesso o l'assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art15 · fonte del testo

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