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Il Governo della Repubblica provvedera' a raccogliere e coordinare le vigenti norme relative all'organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza so ciale c dei suoi organi periferici, emanandole in testo unico entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il Governo e' delegato, inoltre, a disporre con norme da includere nel medesimo testo unico le modificazioni e le integrazioni necessarie per realizzare:
- 1)la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero, adeguandone le attribuzioni alle funzioni conferite dalle leggi;
- 2)il decentramento agli uffici periferici di attribuzioni che, secondo) le leggi vigenti, spettano agli organi centrali, conferendo carattere definitivo a provvedimenti emessi da organi periferici;
- 3)la riorganizzazione degli uffici periferici, in relazione alle attribuzioni ad essi conferite dalle leggi, e in modo da assicurarne il coordinamento e da rendere la loro azione piu' efficiente;
- 4)una piu' idonea struttura organica dell'Amministrazione, attraverso l'ammodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e la migliore preparazione dei funzionari nei servizi di istituto propri dell'Amministrazione centrale e periferica;
- 5)una particolare revisione dell'organizzazione degli uffici dell'Ispettorato del lavoro;
- 6)la costituzione dei ruoli organici di gruppo A, B, C e per il personale subalterno degli Uffici del lavoro e della massima occupazione;
- 7)nei ruoli di cui al n. 6) sara' inquadrato ed assegnato ai vari gradi dei vari gruppi, previo giudizio di apposite Commissioni secondo le condizioni e con le modalita' che verranno stabilite nel testo unico, il personale attualmente addetto agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, in base alle funzioni esercitate, l'anzianita' di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti e assicurando comunque a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto ed il riconoscimento ad ogni effetto di legge del servizio prestato anteriormente all'inquadramento;
- 8)il servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione dovra' essere riconosciuto ai fini dello sviluppo di carriera anche nei confronti del personale che, gia' appartenente agli Uffici stessi, e' immesso per concorso nei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'ispettorato del lavoro;
- 9)per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione non immesso nei ruoli organici di cui al n. 6 il rapporto di impiego continuera' ad essere disciplinato con contratto quinquennale;
- 10)dovra' restare fermo il numero complessivo dei posti attualmente assegnati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esclusa l'applicazione della nota n. 2 posta in calce alla tabella A) allegata al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381.
Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 16 dicembre 2010
