I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza sia piu' vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo.

Testo vigente dal 11 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-12-01;1308~art2 · fonte del testo

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