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Coloro che, avendo partecipato ai concorsi di cui al primo comma, dell'art. 12, come sopra modificato, non abbiano potuto conseguire la nomina, per effetto del combinato disposto degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, modificati dalla presente legge, sono nominati nel grado da conferire venendo inseriti nel ruolo tra gli altri candidati nominati, secondo la graduatoria generale di merito e con la stessa anzianita', ai soli effetti giuridici, di questi ultimi. Per i vincitori dei concorsi anzidetti che hanno gia' conseguita la nomina e per coloro che tale nomina conseguiranno in virtu' del presente articolo e di quello successivo, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, sono prorogate fino a tutto il 31 dicembre 1952. Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, nei confronti di tutti i predetti, e' considerato servizio effettivo anche il periodo di tempo che intercorre dal 1 luglio 1949, data di anzianita' di nomina al grado di aiuto referendario, fino al giorno di inizio del servizio, nel grado anzidetto, presso la Corte dei conti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
