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Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi nella carriera di concetto della Corte dei conti, mediante concorso per titoli ed esami:
- a)i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza, i quali abbiano due anni di servizio di gruppo A qualificato "ottimo";
- b)i procuratori che abbiano almeno due anni di anzianita' di iscrizione e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi professionali;
- c)gli impiegati di gruppo B della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato "ottimo", ivi compreso, per non piu' di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali". Art. 12. - E' sostituito dal seguente: "Ai concorsi per il grado di aiuto referendario gia' banditi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, e alle nomine dei vincitori, si applicano le norme in vigore alla data del decreto medesimo. Tali norme si applicano, per quanto riguarda il titolo di studio, ai concorsi per il grado suddetto banditi dopo la data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e sino a due anni dalla data medesima".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1950 al 22 dicembre 2008
