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Il Ministero delle finanze e' autorizzato a cedere, anche a trattativa privata, terreni demaniali disponibili a cooperative edilizie ammesse al concorso ed a contributo dello Stato. Le cessioni di cui al comma precedente, saranno effettuate in base al prezzo di stima, da stabilirsi dai competenti uffici tecnici erariali, in relazione al valore venale in comune commercio; il prezzo non potra' comunque, essere inferiore a venticinque volte la capitalizzazione al cento per cinque del reddito dominicale imponibile secondo gli estimi attualmente vigenti. L'art. 10 del decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 1029, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22, e' abrogato.

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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