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L'art. 115 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "Nelle cooperative a proprieta' individuale ed a contributo erariale, al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell'alloggio, si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purche' sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall'art. 31, e salvo il diritto di aso della abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finche' questi non contragga nuovo matrimonio. In mancanza di figli, si sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall'art. 31, e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio. In mancanza anche di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri soci della cooperativa".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

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