Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 95 del testo unico delle leggi sull'edilizia, popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e' sostituito dal seguente: "I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative sono:

  • a)l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 91 e nel secondo comma dell'art. 90;
  • b)la residenza nel Comune nel quale sorgono le costruzioni. Il requisito di cui alla lettera a) deve esistere sia al momento della prenotazione sia a quello dell'assegnazione, salvo che per gli appartenenti alla categoria indicata alla lettera a) del successivo art. 97, per i quali e' sufficiente che esista al momento dell'iscrizione alla cooperativa. Le eventuali interruzioni nel possesso del requisito fra la data della prenotazione e quella dell'assegnazione non pregiudicano il diritto del socio. Il requisito di cui alla lettera b) del primo comma deve esistere alla data di iscrizione alla cooperativa ed a quella della prenotazione".

Testo in vigore dal 15 marzo 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1952-03-01;113~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari