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[1]Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, e' ratificato con la seguente modificazione:

[2]Articolo unico. - E' sostituito dal seguente: "L'articolo 2 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, dal seguente: I provveditori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attivita' di servizio di grado non inferiore al 5° appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Durante l'incarico i provveditori sono collocati fuori ruolo ed e' loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato. I provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici".

Testo in vigore dal 23 marzo 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-02-03;164~art2 · fonte del testo

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