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[1]I deputati designati in una legislatura a far parte di una Commissione temporanea o permanente, istituita per legge speciale o per decreto, scadono di pieno diritto al principio della legislatura successiva.
[2]Ove essi facciano parte della nuova Camera potranno essere rinominati.
Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
