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Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorita' militare. Dalla medesima data indicata nel comma precedente e' liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio ai soli fini della corresponsione della pensione, con gli assegni gia' corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata.

Testo in vigore dal 10 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-01;1140~art1 · fonte del testo

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