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[1]Al militare raffermato con premio che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio spetta l'indennita' fissa di L. Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al raffermato spetta una indennita' fissa di L. 2000. Pero' l'indennita' della 3ª rafferma per i militari dell'arma dei carabinieri reali e' di L. 3000.

[2]Le indennita' suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, nonche' in caso di promozione ad ufficiale, di passaggio nel corpo invalidi o veterani o di collocamento nella posizione di servizio sedentario. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

[3]Sulle medesime indennita' potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;506~art5 · fonte del testo

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