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[1]Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purche' soddisfino alle condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i carabinieri Reali, siano o no graduati; i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonche' quelli dei depositi cavalli stalloni; i caporali ed appuntati musicanti; i caporali maniscalchi ed i caporali fuochisti della brigata lagunari del genio.
[2]I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di eta'.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
