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[1]Le disposizioni dell'art. 6 sono applicabili a quei militari che vengono a trovarsi nelle condizioni ivi specificate a datare dalla presentazione al Parlamento del presente disegno di legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di' farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]SPINGARDI.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
