Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ai sottufficiali che abbiano acquistato diritto ad indennita' inerenti a rafferme con soprassoldo compiute, abbiano o no optato pel nuovo trattamento sia in base alla legge 19 luglio 1906, n. 372, sia alla successiva 2 luglio 1908, n. 328, sara' consentito, indipendentemente dal caso di matrimonio, di avere anticipazioni sulle indennita' medesime in quei casi ed in quella misura che saranno stabiliti dal regolamento.
[2]Le indennita' stesse saranno corrisposte, oltre che nei casi di cessazione dal servizio o di passaggio nel corpo invalidi e veterani, anche in quello di collocamento nella posizione di servizio sedentario.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
