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[1]Ai sottufficiali che abbiano acquistato diritto ad indennita' inerenti a rafferme con soprassoldo compiute, abbiano o no optato pel nuovo trattamento sia in base alla legge 19 luglio 1906, n. 372, sia alla successiva 2 luglio 1908, n. 328, sara' consentito, indipendentemente dal caso di matrimonio, di avere anticipazioni sulle indennita' medesime in quei casi ed in quella misura che saranno stabiliti dal regolamento.

[2]Le indennita' stesse saranno corrisposte, oltre che nei casi di cessazione dal servizio o di passaggio nel corpo invalidi e veterani, anche in quello di collocamento nella posizione di servizio sedentario.

Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1909-07-19;506~art13 · fonte del testo

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