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[1]I sottufficiali di cui all'articolo precedente, che abbiano gia' compiuto tre rafferme con premio, sono senz'altro ammessi al trattamento della legge 19 luglio 1906, n. 372, modificata con la legge 2 luglio 1908, n. 328. Saranno del pari ammessi al trattamento medesimo quelli che verranno a compiere in avvenire la terza rafferma triennale con premio, conservando gli uni e gli altri il diritto alle indennita' relativo alle rafferme compiute.
[2]Oltre ai sottufficiali indicati nel comma precedente, saranno ammessi allo stesso trattamento i sottufficiali che abbiano compiuto una o due rafferme con premio e che, non avendo potuto ottenerne un'altra per disposizione di legge, sono rimasti alle armi con rafferme di un anno senza premio.
[3]A tutti i sottufficiali di cui nei comma precedenti il servizio prestato sara' computabile, nei riguardi degli aumenti triennali d'assegno, soltanto dal giorno in cui avvenne la cessazione dalla qualita' di raffermati.
[4]Qualora poi le competenze cui avranno diritto nella nuova posizione fossero inferiori a quello che percepivano come raffermati con premio, sara' loro corrisposta la differenza fino a tanto che non acquistino diritto a competenze uguali o maggiori.
Testo in vigore dal 26 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
